Statuto
1) Il Centro di Telerilevamento a Microonde (CETEM) - Centre for Microwave Remote Sensing (CMRS) - e' un'associazione culturale apolitica e senza fini di lucro.Essa e' retta dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto,dagli art 36 e seguenti del Codice Civile. 2) L'Associazione ha sede in Firenze. 3) L'Assciazione ha lo scopo di: promuovere e favorire iniziative atte a sviluppare le conoscenze sulle tecniche di Teleri levamento a Microonde della superficie terrestre (della Terra) e dell'Atmosfera per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, modellistici ed applicativi. A tale fine il Centro potra':
L'associazione e' apolitica e non ha alcun scopo di lucro.
Art. 4 - L'associazione e' formata da soci ordinari e sostenitori.Sono soci ordinari le persone e gli enti che vengono ammessi a far parte dell'associazione in base a deliberazione del Consiglio Direttivo.La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a quelle persone od enti che assumono l'impegno di dotare l'associazione di determinati mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 5 - Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda e siano professionalmente qualificati nel settore del Telerilevamento a Microonde o abbiano comunque una provata cultura nella materia. Il Consiglio Direttivo dell'associazione delibera a suo esclusivo ed insindacabile giudizio circa l'ammissione o meno dei nuovi associati. Il Consiglio Direttivo comunica a mezzo di lettera l'ammissione alle persone interessate. Possono partecipare all'associazione anche enti pubblici e privatim persone giuridiche ed istituti italiani o stranieri.
Art. 6 - La qualita' di associato e' personale e non si trasferisce ne' per atto tra vivi ne' per successione a causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendre alcunche' dall'associazione nel caso di recesso, di morte o di esclusione.
Art. 7 - La qualita' di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.Sulla esclusione dell'associato delibera l'assemblea ordinaria. L'esclusione e' pronunciata quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio morale o materiale all'associazione. Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza dell'anno solare.
Art. 8 - Ogni associato e' obbligato a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. Il pagamento della quota associativa dovra' essere effettuato nelle casse dell'associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno.La morosita' nel pagamento della quota associativa, quando si prolunga per tre anni consecutivi, da' luogo alla perdita di diritto della qualita' di associato.
ASSEMBLEE Art. 9 - L'assemblea e' ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria e' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per approvare il rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo e che sara' accompagnato da una relazione sull'andamento culturale ed economico dell'associazione. L'assemblea ordinaria provvede inoltre a nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'assemblea straordinaria e' convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione.
Art. 10 - L'assemblea e' convocata a mezzo di lettera inviata a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione puo' essere fissato il giorno della seconda convocazione che pero' non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'assemblea dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.
Art. 11 - Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati che non siano amministratori o revisori dei conti, mediante delega scritta conservata negli atti dell'associazione. Lo stesso associato non puo' rappresentare in assemblea piu' di cinque associati.
Art. 12 - Ogni associato ha diritto ad un voto.
Art. 13 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonche' accertare il diritto d'intervento degli associati all'assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e' validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilita', gli amministratori non hanno voto.
Art. 15 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i tre quarti degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno la meta' degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 16 - L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette, secondo quanto stabilira' l' assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio. I consiglieri saranno nominati dall'assemblea ordinaria e scelti tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un periodo di tempo pari a tre anni e sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.Il Consiglio e' presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio e' presieduto dal Consigliere più anziano di eta'. Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sara' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine puo' esser ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma. In mancanza delle formalita' di convocazione la riunione del Consiglio e' valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
Art. 20 - Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo puo' procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere.I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo puo' delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. In particolare, nomina il responsabile dell'indirizzo scientifico e culturale dell'Associazione (Direttore Scientifico). Egli si rende garante che siano svolti i programmi del C.D. e si avvale della consulenza del C.T. Spetta al Consiglio Direttivo:
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese per votazione a maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parita' prevale la mozione per cui ha optato il Presidente. Il CD può delegare ad alcuni dei suo membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. In particolare nomina il responsabile dell'indirizzo scientifico dell'Associazione (Direttore scientifico). Egli si rende garante che siano svolti i programmi del Consiglio Direttivo.
Art. 22 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e' devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente. Il legale rappresentante dell'Associazione potra' nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
COMITATO SCIENTIFICO Art. 23 - Il Comitato Scientifico e' composto da un numero di membri non superiore a dieci e non inferiore a tre. I membri del comitato scientifico sono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate nel campo del Telerilevamento a Microonde. Il Direttore scientifico fa parte di diritto del Comitato. Il Comitato scientifico dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio Direttivo provvedera' a sostituirlo per il restante periodo. Il Comitato scientifico nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Segretario. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Il Comitato scientifico su richiesta del Consiglio Direttivo svolge attivita' di consulenza e ricerca.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 25 - Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri nominati dall'assemblea ordinaria degli associati. I revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassam esprime il suo parere sui bilanci dell'associazione.
Art. 27 - La carica di revisore dei conti e' gratuita.
DURATA Art. 28 - La durata dell'associazione e' fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta).
Art. 29 - In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguera' ed il suo patrimonio residuo sara' devoluto a favore dell'ente o istituzione che verra' designato dall'assemblea degli associati al momento in cui verra' deliberato lo scioglimento, ma sempre nell'ambito delle finalita' dell'associazione.
Art. 30 - L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazionne provvedera' a nominare uno o piu' liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI Art. 31 - Il patrimonio e' costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'associazione, dalle elargizioni liberali, donazioni e lasciti effettuati a favore dell'associazione, da eventuali fondi di riserva. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, dagli utili derivanti dell'attivita' statutaria e da ogni altra entrata ordinaria o straordinaria.
Art. 32 - I divieti di cui all'art. 17 non devono impedire agli organi societari di corrispondere:
Art. 33 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiudera' al 31 dicembre 1988. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigera' il rendiconto accompagnato da una relazione che illustra l'attivita' ed i risultati dell'associazione sul piano economico e culturale. Il rendiconto dovra' essere presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.Inoltre il Consiglio redigera' annualmente un bilancio preventivo da presentare all'assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il quindici dicembre precedente l'inizio di ciascun esercizio sociale.
RINVIO Art. 34 - Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
Art. 35 - L'associazione tramite il Consiglio Direttivo puo' sempre chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica anche a livello regionale. |